Il pagamento della bolletta viene effettuato dopo la scadenza indicata? In questo caso, come previsto dalle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) il cliente del servizio idrico integrato è soggetto agli interessi di mora, i quali vengono calcolati su base giornaliera e con riferimento al tasso della Banca Centrale Europea, a cui si aggiunge l’aumento del 3,5%. L’addebito viene quantificato e inserito nelle bollette successive.
Se ad esempio il tasso di riferimento è al 2%, il tasso di mora applicato ai clienti morosi sarà del 5,5% annuo. A questo proposito le bollette per le quali non sono pervenuti i pagamenti vengono segnalate nell’apposito spazio “informazioni sui pagamenti” a pagina 1 della relativa bolletta.
Sono inoltre previste dele procedure per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti morosi.
Trascorsi almeno 10 giorni dalla scadenza della bolletta, nel caso in cui non sia stata pagata o rateizzata, Acque Veronesi invia tramite PEC, raccomandata A/R o raccomandata elettronica un sollecito bonario all’utente. A fronte del perdurare del mancato pagamento, trascorsi almeno 25 giorni dalla scadenza della bolletta, il gestore invia sempre attraverso PEC, raccomandata o raccomandata elettronica la comunicazione di costituzione in mora, con le informazioni relative alla fattura non pagata.
Le utenze non disalimentabili a livello generale non possono essere sospese o disattivate. Possono essere limitate, sospese e/o disattivate solo se il gestore ha provveduto a costituire in mora l’utente e successivamente all’escussione del deposito cauzionale, nonché decorsi i termini ultimi per il pagamento previsti nella costituzione in mora.
Per gli utenti diretti domestici residenti, il gestore del servizio idrico è tenuto ad effettuare il tentativo di limitazione e, in caso di impossibilità tecnica, deve darne comunicazione prima di procedere alla sospensione. La stessa può essere eseguita solo se la morosità è superiore al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato. Inoltre, queste utenze possono essere disattivate solo nel caso in cui, dopo l’intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli (limitatori di flusso) oppure le utenze non abbiano provveduto ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa.
Nel caso di mancato rispetto delle procedure di gestione della morosità, l’utente ha diritto ai relativi indennizzi. Il gestore è tenuto a garantire all’utente moroso la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell’importo oggetto di costituzione in mora con una durata minima di 12 mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti.
Per la riattivazione della fornitura, l’utente dovrà presentare copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento attraverso una delle seguenti modalità
La riattivazione della fornitura sospesa per morosità avviene, a partire dalla presa visione della ricevuta dell’avvenuto pagamento, entro un giorno lavorativo, salvo i casi in cui l’interruzione abbia comportato lavori sull’impianto. Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere gestite come pervenute il giorno successivo. In caso di errata interruzione della fornitura, Acque Veronesi si impegna all’immediata riattivazione.